Non appena hai messo piede in quella casa è stato amore a prima vista, magari ti ha colpito il panorama, la posizione oppure la distribuzione moderna degli spazi, e adesso il tuo unico pensiero è: “devo sbrigarmi a fare un’offerta perché l’agente immobiliare mi ha detto che solo nell’ultima settimana l’hanno vista 5 persone, tutte guarda caso interessatissime, e se temporeggio poi potrebbe essere troppo tardi”.
Aspetta un momento, conosco benissimo questa sensazione perché l’ho vissuta anch’io varie volte, ma è proprio quando l’emotività cerca di prendere il controllo sulla sfera logico razionale del nostro cervello che dobbiamo rallentare.
Perché anche un immobile che sembra perfetto ad una prima analisi superficiale, in realtà può nascondere delle insidie legali che possono compromettere l’intero investimento.
Ecco perché in questa guida vedremo passo dopo passo, senza dare nulla per scontato e senza legalese promesso, come riconoscere ed evitare tutti i rischi legali più frequenti che si possono correre quando si sta per acquistare un immobile nel mercato libero, sia prima che dopo aver stipulato il rogito davanti al proprio notaio di fiducia.
Chi sono
Sono l’Avvocato Erika Deganello del Foro di Vicenza e da oltre 10 anni mi occupo di diritto successorio e immobiliare, e oltre a investire personalmente in questo settore affianco acquirenti immobiliari in tutta Italia e in tutte le fasi della compravendita sia nel mercato libero che all’asta, in operazioni di saldo e stralcio e nell’acquisto di crediti deteriorati con sottostante immobiliare, i cosidetti NPL.
4 aspetti da verificare prima di fare la proposta d’acquisto
Chi è davvero il proprietario?
Iniziamo il nostro percorso da 4 aspetti da verificare prima ancora di pensare di fare la nostra proposta d’acquisto, e iniziamo dal primo:
chi è il proprietario dell’immobile che tanto vogliamo acquistare?
Ti faccio subito 2 esempi pratici per farti capire perché è importantissimo saperlo:
– il proprietario è l’unico proprietario oppure è comproprietario insieme ad altri o l’immobile rientra nel regime di comunione legale dei beni con l’altro coniuge? perché se è così, tutti i comproprietari devono partecipare alla vendita in quanto si tratta di un atto di straordinaria amministrazione e questo, credimi, può incidere moltissimo sulle tempistiche della compravendita;
– secondo esempio, il proprietario è un imprenditore?
Saperlo è molto importante perché, a differenza di una comune persona fisica, un imprenditore può essere soggetto a fallimento e questa cosa può rappresentare un problema, perché se l’impresa fallisce nell’intervallo di tempo che passa tra le trattative e il contratto preliminare trascritto nei registri immobiliari o il rogito, l’imprenditore non può più vendere liberamente l’immobile perché il denaro serve a soddisfare i creditori.
Conformità degli impianti, urbanistica e catastale
Il secondo aspetto da verificare riguarda gli impianti che devono essere a norma, la presenza o meno dell’APE (l’attestazione di prestazione energetica) e se la planimetria coincide con lo stato di fatto in cui si trova l’immobile, in altre parole, se ci sono degli abusi edilizi.
Nel caso in cui qualcuno di questi aspetti non sia pienamente a norma, non dev’essere per forza un motivo per scoraggiarsi, anzi, se si tratta di problemi risolvibili possono addirittura giocare a tuo favore.
Perché il tempo concesso al venditore per risolverli può essere una leva di contrattazione sul prezzo di vendita, a patto di sapere quali clausole inserire nel contratto preliminare di compravendita di cui parleremo più avanti.
Morosità condominiali e spese straordinarie deliberate dal condominio
Il terzo aspetto a cui prestare attenzione riguarda il condominio, in particolare:
le morosità del promissario venditore per le spese ordinarie, l’accollo delle spese straordinarie deliberate tra il preliminare e il rogito e le spese da sostenere per eventuali contenziosi in cui il condominio è parte in causa.
– Iniziamo dalle morosità per le spese ordinarie su cui l’articolo 63 delle disposizioni attuative del codice civile comma 4 stabilisce che:
“chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente.”
Quindi, come nuovo proprietario al massimo potrai rispondere per i debiti relativi alle spese ordinarie condominiali per un periodo non superiore a due anni e non per l’intera morosità condominiale del precedente proprietario.
– Per quanto riguarda invece le spese straordinarie deliberate tra il preliminare e il rogito, la legge non dispone nulla in tal senso quindi in questo caso è la giurisprudenza a intervenire e la giurisprudenza è divisa.
Secondo l’orientamento maggioritario, le spese straordinarie spettano a chi è proprietario al momento della delibera, quindi, nelle more della compravendita definitiva, al venditore.
Esiste, però, un secondo orientamento, minoritario, secondo cui contano gli effetti dell’intervento, e quindi a pagare dovrebbe essere chi ne beneficia, cioè l’acquirente.
Hai già capito qual è il problema vero?
Se il preliminare non dice nulla, sarà un giudice a decidere e quindi se ci si vuole sottrarre all’incertezza dell’esito di una causa in tribunale, l’unico modo è tutelarsi mettendo nero su bianco nel preliminare chi debba pagare le spese straordinarie deliberate tra il preliminare e rogito.
– Così come nero su bianco dev’essere previsto che il venditore ti fornisce la delega in qualità di promissario acquirente per poter partecipare alla assemblee di condominio in cui si deve decidere in merito a interventi di straordinaria amministrazione e all’opportunità da parte del condominio di promuovere una causa contro un soggetto o di resistere in un giudizio promosso da un soggetto contro il condominio.
Questo perché se non vuoi promuovere o resistere in giudizio, puoi esprimere il tuo dissenso e non pagare le spese di lite a cui il condominio verrebbe condannato in caso di soccombenza.
Assenza di gravami e vincoli
Il quarto è ultimo aspetto da verificare prima di fare la nostra proposta d’acquisto con opportune visure ipotecarie e catastali, è l’eventuale presenza di gravami come ipoteche, sequestri o procedure esecutive sull’immobile o vincoli giuridici come servitù, usufrutto o altri due diritti che possono incidere moltissimo sulla possibilità di godere dell’immobile una volta acquistato.
Mi riferisco in particolare al diritto da parte del coniuge superstite a usare i mobili e abitare l’immobile a vita se questo era adibito a casa familiare.
O ancora, al diritto dell’ex coniuge di abitare la casa familiare assegnata fintanto che i figli maggiorenni non diventeranno economicamente indipendenti.
In questi ultimi due casi, l’immobile è assolutamente vendibile, il problema è che acquisteresti una proprietà di cui però non puoi godere fintanto che sussistono questi vincoli giuridici.
Immobili provenienti da donazione
Prima del 2025 a questa lista si sarebbe aggiunto un altro aspetto da verificare, e cioè se il venditore aveva ricevuto l’immobile da una donazione.
Questo perché entro 10 anni dalla morte del donante, i cosiddetti eredi legittimari del donante (ovvero figli, coniuge e in loro assenza gli ascendenti) potevano agire in giudizio contro l’acquirente in buona fede che aveva acquistato l’immobile proveniente da donazione per ottenere la restituzione dell’immobile se la donazione aveva leso la loro quota di legittima.
Oggi il quadro normativo è cambiato con il DDL Semplificazioni 2025 perché gli eredi legittimari non possono più chiedere la restituzione dell’immobile a chi lo ha acquistato dopo la donazione, ma possono al massimo agire per reintegrare la loro quota di legittima solo ed esclusivamente contro chi ha donato.
Gli acquisiti di immobili provenienti da donazione oggi sono quindi sicuri ed è anche più facile accedere al credito da parte delle banche, che prima della nuova legge difficilmente erogavano mutui per questo genere di compravendite.
Attenzione però!
Le nuove disposizioni si applicano per le successioni e le donazioni che si sono aperte a partire dall’entrata in vigore della legge, ovvero il 18 dicembre 2025, mentre per quelle già in corso si applicheranno le regole precedenti se gli eredi legittimari hanno avviato l’azione di riduzione o trascritto l’atto di opposizione alla donazione entro sei mesi dall’entrata in vigore del DDL semplificazioni.
Proposta irrevocabile d’acquisto
Bene, a questo punto se l’immobile che abbiamo adocchiato supera a pieni voti la verifica di questi 4 aspetti preliminari importantissimi, allora possiamo procedere con la nostra proposta irrevocabile d’acquisto ex art.1329 c.c.
Nella prassi, l’acquirente si reca dall’agenzia immobiliare che sta seguendo la trattativa o comunica direttamente al venditore nel caso in cui non ci sia di mezzo l’agenzia, la proposta contenente la volontà di acquistare l’immobile che vincola solo l’acquirente, mentre il venditore in questa fase è libero di accettare o meno.
Se l’accettazione del venditore non contiene modifiche o integrazioni alla tua proposta, allora la proposta si dà per accettata, altrimenti equivale a una nuova proposta stavolta del venditore che tu cme acquirente sei libero di accettare o meno.
In seguito all’accettazione della proposta, se ci sono circostanze che giustificano la necessità di attendere anche diversi mesi prima della stipula del rogito che segna il definitivo trasferimento della proprietà, le parti possono anche stipulare il preliminare di comprovendita (il cosidetto compromesso) di cui parlaremo più avanti.
Dal momento che, come abbiamo detto, questa proposta d’acquisto è vincolante per l’acquirente, è fondamentale inserire 5 clausole la cui assenza, nella mia esperienza decennale nel settore immobiliare, ha determinato quasi sempre un motivo di forte conflittualità.
1° clausola: assenza di vincoli, ipoteche o servitù
Iniziamo dalla clausola che deve prevedere la validità della proposta a condizione che al momento del rogito non vi siano vincoli, ipoteche o servitù al di fuori di quelli espressamente dichiarati in sede di trattative.
Inserire questa clausola è importante perché ti tutela nel caso in cui nell’intervallo temporale tra la proposta e il rogito o tra la proposta e il preliminare di compravendita trascritto, le condizioni giuridiche dell’immobile cambino, dandoti così la possibilità di avere una scappatoia giuridica per evitare di dover per forza acquistare l’immobile.
2° clausola: abusi, certificazioni energetiche o urbanistiche
Proseguiamo con l’ipotesi in cui il venditore debba sanare degli abusi oppure ottenere una documentazione che attesti la certificazione energetica o la messa a norma degli impianti.
In questi casi, è fondamentale inserire una condizione sospensiva all’acquisto che fa dipendere l’efficacia della proposta all’adempimento del venditore di queste regolarizzazioni entro un determinato termine.
Così, non dovrai attendere un tempo indefinito prima di poter recedere senza conseguenze dal contratto.
3° clausola: mutuo o vendita di un altro immobile
La terza clausola che non può assolutamente mancare è quella che prevede una condizione sospensiva all’ottenimento del mutuo o alla vendita di un altro tuo immobile.
In questo modo, se la banca non ti concede la delibera del mutuo o se non riesci a vendere un altro immobile con cui avresti dovuto finanziare l’acquisto dell’immobile oggetto della proposta, anche in questo caso, potrai recedere senza alcuna conseguenza giuridica.
4° clausola: la sorte della caparra
La quarta clausola riguarda la qualificazione giuridica della caparra che ne determina la sorte nel caso in cui in la vendita non si concluda.
Caparra preliminare
L’ipotesi più frequente nelle compravendite immobiliari è che la somma versata dall’acquirente a garanzia della serietà della proposta, sia imputata a tipo di caparra confirmatoria ai sensi dell’articolo 1385 c.c.
Nel caso in cui tu come acquirente ti tiri indietro prima della stipula del rogito, il venditore può recedere dal contratto e trattenere la caparra.
Se invece è il venditore a tirarsi indietro, sei tu a poter recedere dla contratto ed esigere il doppio della caparra versata.
In alternativa alla ritenzione della caparra per evitare l’instaurazione di un contenzioso, la parte che ha correttamente adempiuto alla sua obbligazione, può promuovere un’azione di esecuzione del contratto e chiedere al giudice di condannare la parte inadempimente a eseguire la prestazione pattuita.
Quindi, se la parte inadempiente sei tu, il venditore può obbligarti ad acquistare l’immobile, se la parte inadempiente è il venditore, puoi chiedere che il venditore venda effettivamente l’immobile.
Ulteriore alternativa alla ritenzione della caparra confirmatoria e all’azione di esecuzione contrattuale, è l’azione di risoluzione dal contratto con richiesta di risarcimento del danno.
Se ad agire in giudizio sei tu, puoi chiedere il risarcimento per esempio per la provvigione pagata all’agenzia immobiliare, per perizie, consulenze legali o istruttoria del mutuo o per i canoni di una locazione temporanea se nel frattempo avevi già disdetto il precedente contratto di locazione.
Se invece ad agire è il venditore, può chiederti per esempio il risaricmento se dopo la vendita sfumata ha poi venduto l’immobile a un prezzo inferiore rispetto a quello pattuito con te, perché nel frattempo il mercato è calato.
Caparra penitenziale
In alternativa alla caparra confirmatoria, che come abbiamo visto non mette al riparo la parte inadempiente da un contenzioso se la parte adempiente non decide di trattenerla, le parti possono scegliere di qualificarla espressamente come caparra penitenziale.
In assenza di questa qualificazione espressa, la caparra verrà considerata come confirmatoria (Cass. 2 dicembre 1993 n.11946).
La differenza principale rispetto alla confirmatoria è che le parti stabiliscono a priori che la somma versata a titolo di caparra penitenziale costituisce il prezzo da pagare all’altra parte per poter esercitare il diritto di recesso se ci si vuole tirare indietro e così indennizzarla senza esporsi quindi al rischio di subire un’azione di esecuzione del contratto o di risoluzione e risarcimento del danno.
5° clausola: il termine
Il tema della sorte della caparra è inevitabilmente legato alla qualificazione del termine entro il quale il venditore deve eseguire la sua obbligazione relativa all’assenza di vincoli e gravami o alla sanatoria degli abusi o entro il quale tu in qualità di acquirente devi ottenere la delibera del mutuo o la somma di denaro per la vendita di un altro immobile.
Infatti, il termine può essere considerato essenziale ai sensi dell’articolo 1457 c.c. oppure ordinario.
Nel primo caso, una volta che il termine è decorso, si desume che la parte che doveva ricevere la prestazione entro quel termine non abbia più interesse e quindi il contratto si intende automaticamente risolto.
Nel secondo caso invece, il termine ordinario indica soltanto il momento in cui una della parti può essere considerata inadempiente e di conseguenza l’altra può iniziare a pretendere l’esecusione inviando un’apposita diffida ad adempiere.
Per capire meglio le conseguenze importantissime della qualificazione del termine come essenziale o ordinario, facciamo subito 2 esempi pratici.
Se nella proposta o nel preliminare viene indicato il termine essenziale a favore del venditore, entro il quale ti deve essere concesso il mutuo ed entro quel termine il mutuo non viene concesso, il venditore ha il diritto di trattenere le caparra, diversamente, potrà solo iniziare tutto l’iter giuridico per sciogliere il contratto.
Se invece nella proposta o nel preliminare viene indicato il termine essenziale entro cui il venditore deve sanare un abuso e il venditore non lo sana, tu hai il diritto di chiedere immediatamente il doppio della caparra che hai versato, diversamente, potrai solo iniziare tutto l’iter giuridico per sciogliere il contratto.
Contratto preliminare
Siamo arrivati al punto in cui abbiamo fatto la nostra proposta irrevocabile d’acquisto e abbiamo inserito tutte le clausole che era necessario inserire per tutelarci adeguatamente e adesso le opzioni sono due.
La prima opzione è che la compravendita non presenta particolari problemi, per cui già nella proposta viene indicato il termine (che adesso sappiamo di dover qualificare come essenziale) in cui fare il rogito dal notaio.
La seconda opzione è che tra la proposta e il rogito possano passare diversi mesi e allora in questi casi, generalmente, io consiglio ai miei clienti di stipulare un contratto preliminare di compravendita, il cosidetto compromesso.
Il preliminare è un contratto con cui le parti si obbligano a stipulare in un momento successivo il contratto definitivo e in cui possono modificare o anche ribadire le condizioni apposte nella proposta d’acquisto.
Probabilmente, adesso ti starai chiedendo per quale motivo può essere opportuno fare il preliminare se già le verifiche sull’immobile sono state fatte e le condizioni sono state già definite nella proposta.
Il dubbio è assolutamente lecito, e la risposta è che il contratto preliminare, se è stato redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, viene trascritto dal notaio nei registri immobiliari.
E la trascrizione produce un effetto ben preciso, cioè fa retroagire gli effetti della trascrizione dell’atto definitivo o dell’eventuale sentenza che condanna la parte inadempiente all’esecuzione in forma specifica, al momento della trascrizione del preliminare.
Questo è il cosidetto “effetto prenotativo” e ti tutela in quanto acquirente perché rende inefficaci nei tuoi confronti sia eventuali altre trascrizioni (nel caso in cui il venditore voglia fare il furbetto e vendere nel frattempo a un altro soggetto solo perché gli ha offerto di più) sia iscrizioni di ipoteche da parti di soggetti terzi che vantavano un credito verso il venditore (che magari è un imprenditore a rischio fallimento), a condizione che queste trascrizioni e iscrizioni siano state fatte dopo la trascrizione del preliminare.
Questo effetto prenotativo si produce però solo a condizione che la trascrizione del contratto definitivo venga fatta:
– entro il termine di un anno dalla data convenuta tra le parti per la conclusione del definitivo;
– entro 3 anni dalla data di trascrizione del preliminare.
Da non confondere la trascrizione nei registri immobiliari con la registrazione, che invece è un adempimento di natura fiscale che va fatta presso l’agenzia delle entrate ed è obbligatoria anche nel caso in cui il preliminare di compravendita sia stato redatto come scrittura privata tra le parti.
Contratto definitivo
Abbiamo visto cos’è un contratto preliminare e quando è opportuno redigerlo per tutelarsi a prescindere dal fatto che il contenuto possa essere praticamente identico a quello della proposta irrevocabile d’acquisto, e adesso non ci resta che andare finalmente al rogito.
Momento in cui il venditore è tenuto a consegnarti l’immobile tramite la consegna simbolica delle chiavi e a trasferirti la proprietà.
Mentre tu come acquirente sei obbligato a ricevere l’immobile consegnato, pagare il prezzo al netto della caparra già versata in sede di proposta ed effettuare tutti gli adempimenti fiscali e le comunicazioni che derivano dall’essere il nuovo acquirente di un immobile, come per esempio provvedere alla voltura delle utenze e comunicare all’amministratore del condominio l’acquisto in modo che possa aggiornare l’anagrafe condominiale.
Generalmente, è l’acquirente a scegliere il notaio che procederà al rogito, perché banalmente paga il compenso del professionista insieme a tutte le altre spese accessorie.
E a proposito del notaio, a differenza di quanti molti pensano, solo perché a pagarlo sei tu, questo non vuol dire che è automaticamente il tuo consulente personale.
Il notaio infatti è un pubblico ufficiale che al momento del rogito garantisce la legalità formale dell’atto e quindi non è obbligato in alcun modo a correggere delle clausole che possono essere sbilanciate a tuo sfavore, anzi, come qualsiasi altro professionista, può addirittura commettere degli errori per cui si può agire in giudizio per chiederne il risarcimento del danno.
Mi riferisco per esempio alle ipotesi in cui il notaio omette l’ordinaria diligenza nel:
– verificare la proprietà dell’immobile presso i registri immobiliari;
– verificare l’assenza da iscrizioni come ipoteche o vincoli giuridici come per esempio una servitù di passaggio;
– nell’inserire una specifica clausola in cui l’acquirente dichiara di aver ricevuto oltre all’APE anche tutte le informazioni necessarie a comprendere le prestazioni energetiche dell’immobile;
– nel fare la voltura al catasto e trascrivere l’atto presso nei Registri immobiliari e l’ADE per i motivi di garanzia e pubblicità verso i terzi che abbiamo visto quando abbiamo parlato del preliminare;
– o, infine, nel versare all’erario le imposte sull’immobile che ha riscosso in qualità di sostituto d’imposta.
Garanzie da vizi
Arrivati a questa fase vogliamo essere ottimisti e ipotizziamo che il notaio abbia adottato l’ordinaria diligenza nel rogito, quindi la vendita si è conclusa, il venditore ti ha materialmente consegnato l’immobile e sembra sia andato tutto liscio.
E invece, appena dopo aver comprato e aver avuto finalmente il tempo di guardare l’immobile in tutti i suoi dettagli e di viverlo senza la fretta messa dall’agente che aveva incastrato la tua visita tra un potenziale acquirente e l’altro, ti accorgi che qualcosa non va.
Provi a chiudere una finestra in salotto e ti accorgi che l’infisso non si chiude perfettamente, entri in bagno e noti una macchia di umidità importante che durante la visita sembrava giusto un alone di condensa dopo la doccia.
Oppure ancora l’immobile nella fascia serale è interessato da rumori provenienti dal vicinato così forti che non riesci a dormire o peggio, ti accorgi di una crepa sul muro portante che fa presagire un grave problema di staticità.
Ecco, in tutti questi casi, siamo di fronte a un immobile che presenta dei vizi e per cui si applica l’articolo 1490 c.1 c.c. secondo cui: l’immobile venduto dev’essere immune da vizi che lo rendono inidoneo all’uso a cui è destinato o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
Il punto importante qui da capire però è che i vizi non sono tutti uguali, perché possiamo essere in presenza di un vizio cosiddetto apparente o di un vizio occulto e capirne la differenza è fondamentale per identificare correttamente i termini entro cui è necessario denunciarlo.
Un vizio è apparente quando è rilevabile dall’acquirente ad un rapido e sommario esame del bene venduto, tornando agli esempi che abbiamo fatto prima, un infisso che non si chiude correttamente rientra nella categoria dei vizi apparenti perché basta provare a chiuderlo per rendersi conto che non funziona bene.
Quando invece il vizio non è riconoscibile a un esame immediato del bene, siamo in presenza di un vizio occulto e sempre tornando agli esempi fatti prima, non basta accorgersi di una crepa in un muro portante per stabilire che sussistono gravi vizi di staticità, è necessario fare una verifica tecnica che sicuramente supera il normale comportamento tra soggetti che stanno trattando la compravendita di un immobile.
Capita la differenza tra vizio apparente e occulto, vediamo i relativi termini per la denuncia.
Come acquirente hai 8 giorni per denunciare i vizi del bene venduto che decorrono dal giorno in cui sei stato messo nelle condizioni di poter esaminare l’immobile se il vizio era apparente, e dal giorno in cui lo hai scoperto se invece il vizio era occulto.
Questo termine di 8 giorni non sussiste se il venditore ha occultato il vizio (per esempio ha passato una mano di vernice sulla macchia di umidità) oppure ha ammesso l’esistenza del vizio.
In assenza di queste due circostanze, l’inosservanza del termine per la denuncia determina l’impossibilità di avanzare pretese nei confronti del venditore entro un anno dalla consegna dell’immobile, che sono:
l’azione di risoluzione o, in alternativa, l’azione di riduzione del prezzo.
L’azione di risoluzione determina come effetto il fatto che devi restituire l’immobile al venditore che invece è tenuto a restituirti il prezzo, ma quest’azione può essere chiesta solo se la gravità del vizio determina l’impossibilità di utilizzare l’immobile, pensiamo a un acclarato problema di natura strutturale.
Con l’azione di riduzione del prezzo invece puoi ottenere una restituzione del prezzo pagato in percentuale pari a quella che rappresenta la menomazione del valore effettivo dell’immobile subita a causa del vizio.
Se per esempio gli infissi che sembravano in condizioni ottimali devono essere in realtà sostituiti e questa spesa incide per una percentuale pari al 5% del valore dell’immobile stimato per 200.000€, avrai diritto a ottenere una riduzione del prezzo di 10.000€
In ogni caso, a prescindere da quale azione tu decida di esperire, se quella di risoluzione o riduzione del prezzo, come acquirente puoi contestualmente chiedere anche il risarcimento del danno che include sia il danno emergente, che deriva dalle spese necessarie per l’eliminazione dei danni accertati o dalla mancata utilizzazione della cosa, sia il lucro cessante, derivante dal deprezzamento dell’immobile subito a causa del vizio a prescindere dal fatto che tu voglia rivenderlo o meno.
In conclusione
Siamo arrivati in fondo a questo percorso a ostacoli della compravendita immobiliare nel mercato libero pieno di rischi legali e spero che con questo video divulgativo sia riuscita a trasmettere un messaggio chiaro:
farsi assistere dal proprio legale di fiducia quando si acquista un immobile non dovrebbe essere un optional, perché anche se sono perfettamente consapevole che quando si compra casa, l’idea di pagare oltre alle tasse anche un altro professionista oltre all’agente immobiliare e il notaio fa scattare subito una difesa, il tuo avvocato è l’unico professionista che farà esclusivamente i tuoi interessi quando il gioco si farà duro e l’altra parte vorrà imporre o peggio far passare in sordina delle clausole sbilanciate in tuo sfavore.
E in base alla mia esperienza ultradecennale in questo settore è decisamente meglio intervenire prima che la firma sia stato apposta in una proposta d’acquisto, in un preliminare o al rogito, perché dopo rimane solo la possibilità di affrontare una causa in tribunale che può essere molto lunga, costosa e dall’esito incerto.
Con questo ci siamo detti veramente tutto, per cui se hai bisogno della mia assistenza legale per valutare e concludere un’operazione immobiliare in totale sicurezza, contattami per una consulenza presso il mio studio a Thiene in provincia di Vicenza oppure online e sarò felice di aiutarti ad acquistare la casa dei tuoi sogni.